Ecco tutto quello che devi sapere sul DPCM del 3 Novembre 2020
Poco prima della mezzanotte di ieri, il presidente Conte ha firmato il DPCM 3 novembre 2020 con le nuove misure anti-covid. Queste misure, attese e temute più di quelle dello scorso dpcm, saranno in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. Inizialmente avrebbero dovuto essere valide dal 5, ma poi è stato deciso di farle slittare di un giorno. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa mattina.
Rispetto agli scorsi dpcm, questo decreto segna un punto di svolta per la stretta anti-contagio, che si fa più forte ma, allo stesso tempo, tiene più in considerazione i diversi contesti regionali. Per farlo, prevede due quadri normativi separati: uno valido per tutta la nazione, e uno per le singole regioni. Vediamo insieme cosa cambia.
Dpcm 3 Novembre 2020: Le norme nazionali
Prima di passare ai contesti regionali, vediamo insieme quali sono le norme e le restrizioni valide in tutto il Paese.
Coprifuoco
A partire dal 5 novembre, dalle 22.00 alle 5.00 sarà possibile lasciare la propria abitazione solo per motivi di lavoro, necessità o salute. Per dichiarare il motivo dei propri spostamenti in quella fascia oraria, bisognerà ricominciare a compilare e firmare le autocertificazioni. Per ora, non c’è un modello nuovo: bisognerà utilizzare quello emesso dal ministero dell’Interno ad ottobre.
Qui puoi trovare il → pdf del modello di autodichiarazione ottobre 2020
Chiusure
Le norme nazionali incluse nel DPCM 3 novembre 2020 comprendono molte chiusure, parziali o complete. Per cominciare, nelle scuole superiori si userà la didattica a distanza al 100%, tranne per le attività di laboratorio da svolgere in presenza. Chiudono completamente anche i musei e le mostre.
Oltre a questo:
- Chiudono gli angoli giochi in bar e tabaccherie
- È confermata la chiusura di bar e ristoranti fino alle 18, con possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica
- Le attività che erano state sospese precedentemente, restano chiuse.
Trasporti
Ai trasporti viene imposto un riempimento limitato al 50% della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale.
Eventi sportivi
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale (con provvedimento del CONI e del CIP), che riguardano gli sport individuali e di squadra. Questi eventi devono essere organizzati dalle rispettive federazioni, associazioni, organizzazioni internazionali o enti. Inoltre, devono avvenire all’interno di impianti sportivi a porte chiuse o, comunque, senza pubblico.
Attività motoria
Per quanto riguarda l’attività sportiva e motoria, è consentito svolgerla anche presso le aree attrezzate e i parchi pubblici, a patto che si rispetti la distanza di sicurezza di 2 metri per l’attività sportiva, e di 1 metro per l’attività motoria.
Concorsi pubblici e privati
Le prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati sono sospese, a meno che la valutazione non avvenga esclusivamente su basi curricolari o in modalità telematica. In questa restrizione rientrano anche le procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni)
Ora, vediamo invece come sono state suddivise le regioni e quali norme aggiuntive si applicano ad ogni fascia.
DPCM 3 Novembre 2020: misure regionali. Come sono divise le regioni?
La novità principale è sicuramente la divisione delle restrizioni fra quelle valide su tutto il territorio nazionale e quelle che si applicano solo ad alcune Regioni. Per evitare di bloccare anche le regioni meno colpite dal coronavirus, infatti, il DPCM 3 Novembre divide le regioni in 3 fasce di rischio: gialla, arancione e rossa. Ad ognuna di esse, corrispondono misure restrittive sempre più dure.
Ogni regione viene collocata in una di queste 3 fasce in base a 21 parametri elencati in un reportage inserito fra gli allegati al DPCM, intitolato “Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno-inverno”. I provvedimenti saranno valutati settimanalmente e avranno una durata di almeno 15 giorni (fino al 3 dicembre).
Nei casi in cui sarà ritenuto opportuno, il ministro della Salute e i presidenti delle regioni potranno adottare delle ordinanze d’intesa per evitare alcune delle misure restrittive in alcune parti del territorio regionale.
Ecco → un articolo che elenca tutti e 21 i parametri per collocare le regioni in una delle tre fasce.

Le regioni in fascia gialla,

quelle in fascia arancione,

e le regioni in fascia rossa.
Zona gialla
La zona gialla è la fascia considerata a livello di rischio moderato, in cui rientra la maggior parte delle regioni italiane. In questa fascia, vengono applicate le limitazioni di livello nazionale.
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.
Zona arancione
La zona arancione è la fascia che comprende le regioni a criticità medio-alta. In queste regioni vengono applicate le seguenti restrizioni aggiuntive:
- È vietato spostarsi dalla regione (in entrata o in uscita) e anche da un comune diverso da quello in cui si vive, a meno che non si debba farlo per motivi di lavoro, salute, urgenza, o per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (quando consentita);
- Le attività dei servizi di ristorazione sono sospese, ad eccezione delle mense, dei catering e della ristorazione con consegna a domicilio
Regioni: Puglia e Sicilia
Zona rossa
Come si può facilmente intuire, è la fascia più critica. Per essa valgono le seguenti restrizioni:
- Divieto di spostamento in entrata e in uscita sia dalla regione, sia al suo interno, fatta eccezione per situazioni di necessità o urgenza;
- Chiusi i negozi al dettaglio e i mercati di generi non alimentari. Da questa misura sono escluse le farmacie, gli alimentari e le edicole;
- Chiuse le attività di ristorazione. Sono consentite la consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione da asporto (con divieto di mangiare sul posto o nelle vicinanze);
- Sospese le attività sportive, compresi i centri sportivi all’aperto. Sono concesse solo le attività svolte da soli e in luoghi aperti. Sospesi anche tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- L’attività motoria può essere svolta solo in forma individuale e vicino alla propria abitazione, rispettando la distanza di sicurezza e l’obbligo di mascherina;
- Continua la didattica in presenza per asili, scuole elementari e prima media;
- I datori di lavoro pubblici devono limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro allo stretto indispensabile, assicurando solamente le attività indifferibili, per le quali non si può fare a meno di lavorare sul posto.
Inizialmente si pensava che, con il DPCM 3 Novembre, sarebbero state sospese anche le attività inerenti ai servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti). Alla fine, comunque, si è deciso che queste attività potranno rimanere aperte.
Regioni: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria
Link utili:
- Il testo del DPCM in Gazzetta Ufficiale
- Allegati al DPCM 3 Novembre
- La nostra guida per continuare a lavorare in questo periodo difficile, rispettando tutte le norme anti-covid19.
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