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Uno dei punti fondamentali su cui si sofferma il D.lgs. 81/08 è quello della formazione, informazione e addestramento di tutte le figure coinvolte nell’organizzazione, gestione e controllo delle misure adottate per garantire gli standard di sicurezza aziendali e di tutti i lavatori coinvolti nelle attività proprie dell’azienda. Il decreto suddetto, infatti, impone che sia cura del Datore di Lavoro provvedere affinché tutte le figure presenti in azienda, con particolare attenzione ai lavoratori, ricevano un’adeguata formazione, informazione e addestramento in modo che tutti siano coscienti dei rischi che corrono durante lo svolgimento della loro attività. Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. insieme all’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011, al D.M. 10-03-1998 (prevenzione incendi) e al D.M. 30-07-2003 n°388 (primo soccorso) stabiliscono le tempistiche, i contenuti minimi e le modalità di svolgimento della suddetta formazione prevedendo la possibilità che una parte della stessa possa effettuarsi anche in modalità e-learning.

I nostri corsi di formazione

La Newbiz è una società specializzata nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per tutti coloro che hanno necessità di un programma di formazione efficace la Newbiz mette a disposizione i propri tecnici qualificati per la predisposizione di corsi di formazione mirati al soddisfacimento, nel più breve tempo possibile, di tutte le richieste conformemente ai requisiti di legge che regolamentano le diverse tipologie di corsi.

I corsi vengono organizzati presso le nostre sedi o possono essere effettuati, qualora il cliente ne avesse la necessità, anche presso la sede del cliente stesso. Inoltre, ultimamente, la Newbiz ha predisposto anche la possibilità, attraverso il nuovo prodotto MIODOC, di poter usufruire di corsi di formazione a distanza in modalità LIVE limitatamente alle tempistiche ed ai contenuti per i quali la normativa prevede la possibilità di utilizzo della modalità e-learning. Chiedendo un preventivo di spesa, pertanto, vi potrete accorgere quanto Newbiz possa essere competitiva nell’erogazione del servizio, veloce e flessibile nell’organizzazione di qualunque corso formativo a listino e professionale nello svolgimento della formazione richiesta. Il rating ottenuto nelle precedenti classi è il nostro biglietto da visita per il Vostro prossimo corso.

Il corso di R.S.P.P per Datori di Lavoro.

Il D.lgs. 81/08 all’Art. 34 prevede che il Datore di Lavoro possa svolgere direttamente i compiti assegnati al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione se la sua azienda rientra nei casi previsti dall’Allegato II, in particolare:

  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (Escluse le aziende industriali di cui all’Art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori.
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori.
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori.
L’Accordo Stato-Regioni siglato il 21/12/2011 stabilisce che per ottenere i requisiti e poter esercitare così i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Datore di Lavoro debba seguire un percorso formativo specifico, la cui durata varia a seconda del livello di rischio della propria azienda, stabilito in funzione del codice ATECO di appartenenza e del settore di attività, come segue:
16 ore, per aziende a Rischio BASSO.
32 ore, per aziende a Rischio MEDIO.
48 ore, per aziende a Rischio ALTO.
La formazione iniziale, suddivisa in quattro moduli (giuridico, gestionale, tecnico e relazionale), va aggiornata con cadenza almeno quinquennale con corsi della durata di 6, 10 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell’Azienda.

L’Accorso Stato-Regioni del 7 luglio 2016 stabilisce che un Datore di Lavoro di un’Azienda, classificata a Rischio Alto che svolge fattivamente attività rientranti nel Rischio Basso possa svolgere la formazione per R.S.P.P. – DL da 16 ore, salvo dover aggiornare ed integrare la stessa nel caso in cui l’attività dell’Azienda subisca un cambiamento che la porti a svolgere attività rientrati nel rischio Medio o Alto.

Il Corso per Addetti alla Prevenzione Incendi

Il D.lgs. 81/08 all’Art. 18 comma b) obbliga il Datore di Lavoro a

“Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato…”.

Le squadre di lavoratori addetti alla prevenzione incendi dovranno essere costituite ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e composte da un numero di addetti adeguato alle dimensioni aziendali (ad esempio presenza di più sedi dislocate in strutture vicine o lontane) e al tipo di organizzazione delle attività lavorative (ad esempio presenza di diverse linee di produzione o semplicemente di turni di lavoro). Il Datore di Lavoro (qualora sia costantemente presente in azienda) può svolgere direttamente i compiti previsti per gli addetti alla prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 34 comma 1bis del D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Inoltre ai sensi dell’art. 37 comma 9 è obbligo del Datore di Lavoro predisporre un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico per tutti gli addetti designati alla prevenzione incendi.
Le normative di riferimento che definiscono i contenuti, la durata e le modalità di formazione e l’aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi sono il D.M. 10 marzo 1998 e la Circolare dei 22 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che stabiliscono che i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività svolte in azienda ed al livello di rischio incendio in cui vengono classificate le stesse aziende (basso, medio o alto), nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. I contenuti previsti nelle suddette normative possono essere comunque oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

Corsi di primo soccorso

il D.lgs. 81/08 all’Art. 18 comma b) obbliga il Datore di Lavoro a

Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso…”.

Le squadre di lavoratori addetti al primo soccorso dovranno essere costituite ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e devono essere composte da un numero di addetti adeguato alle dimensioni aziendali (ad esempio presenza di più sedi dislocate in strutture vicine o lontane) e al tipo di organizzazione delle attività lavorative (ad esempio presenza di diverse linee di produzione o semplicemente di turni di lavoro). Il Datore di Lavoro (qualora sia costantemente presente in azienda) può svolgere direttamente i compiti previsti per gli addetti al primo soccorso (ai sensi dell’art. 34 comma 1bis del D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Inoltre ai sensi dell’art. 37 comma 9 è obbligo del Datore di Lavoro predisporre un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico per tutti gli addetti designati al primo soccorso.

La normativa di riferimento che definisce i contenuti, la durata e le modalità di formazione e l’aggiornamento per gli addetti al primo soccorso è il D.M. 30 luglio 2003 n°388 che stabilisce che i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti al primo soccorso devono essere correlati alla tipologia delle attività svolte in azienda ed al livello di rischio dell’azienda stessa secondo quanto aggiornato periodicamente dall’INAIL nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Le aziende, per quanto riguarda i contenuti, le modalità e la durata della formazione di primo soccorso sono classificate in 2 gruppi A e BC e la formazione deve essere effettuata da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può’ avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS)

il D.lgs. 81/08 all’Art. 47 comma 2 sancisce che:

“In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per aziende fino a 15 lavoratori, è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale mentre, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o in assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da individuare in azienda è il seguente:
  • un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Nei casi di svolgimento diretto da parte dei lavoratori interni all’azienda dei compiti previsti per l’ R.L.S., è compito del Datore di Lavoro predisporre una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui l’R.L.S. esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
  • principi giuridici comunitari e nazionali;
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Il Datore di Lavoro dovrà, pertanto, incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista. La formazione deve comunque essere svolta durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del rappresentante dei lavoratori prescelto.

Corsi per Preposti

Il D.lgs. 81/08 all’Art. 37 comma 7 sancisce che è cura del Datore di Lavoro predisporre dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza anche per i preposti cioè per coloro che:

“In ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli incarichi conferiti, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

In particolare l’Accorso Stato-Regioni del 21-12-2011 prevede per i preposti una formazione così strutturata:

  • Una formazione generale e specifica uguale a quella che effettuano i lavoratori comuni;
  • La formazione integrativa iniziale di 8 ore, da svolgersi una tantum, indipendentemente dal settore di attività;
  • Un aggiornamento periodico di 6 ore ogni cinque anni.

Il datore di lavoro dovrà, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista.
La formazione deve comunque essere svolta durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei preposti.

Corso per Dirigenti Delegati

il D.lgs. 81/08 all’Art. 37 comma 7 sancisce che è cura del Datore di Lavoro predisporre dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza anche per i dirigenti con deleghe cioè per coloro che:

“In ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

In particolare l’Accorso Stato-Regioni del 21-12-2011 prevede per i preposti una formazione così strutturata:

  • Una formazione di almeno 16 ore, da svolgersi una tantum, indipendentemente dal settore di attività;
  • Un aggiornamento periodico di 6 ore ogni cinque anni.

Il datore di lavoro dovrà, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricare un Ente di formazione accreditato dalla Regione (o uno degli altri soggetti abilitati) per svolgere la formazione prevista. La formazione deve comunque essere svolta durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei dirigenti.

Corso per Lavoratori

Il D.lgs. 81/08 all’Art. 37 sancisce l’obbligo per il Datore di Lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro volta a far conoscere a tutti i lavoratori come è strutturata l’organizzazione della sicurezza in azienda e quali sono i rischi che deve affrontare nel corso della sua attività lavorativa.

La durata, i contenuti minimi e le modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori sono definiti nell’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011. In particolare la novità sostanziale è che tale formazione sia organizzata su tre livelli:

  • Primo Livello: formazione generale;
  • Secondo Livello: formazione specifica;
  • Terzo Livello: aggiornamento periodico.

La formazione generale costituisce “Credito Formativo Permanente” ed è valida per qualsiasi azienda, mentre la formazione specifica è valida solo per l’Azienda nella quale il lavoratore svolge la propria attività e solo per la mansione assegnatagli. La formazione generale e specifica deve avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni
  • della introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze

Il terzo livello, invece, è costituito dall’aggiornamento periodico e deve essere svolto con cadenza quinquennale.

Il Datore di Lavoro dovrà, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricare un Ente Formativo con docenti qualificati per svolgere la formazione prevista.
La formazione deve comunque essere svolta durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Inoltre la formazione specifica non comprende l’addestramento previsto dal D.lgs. 81/08 per l’uso di attrezzature particolari (es. ponteggi, funi, carrelli elevatori, muletti, ecc.) o DPI di terza categoria (es. otoprotettori, cinture di sicurezza).