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Sintetizzare una normativa così complessa (13 Titoli, 306 Articoli e 51 Allegati Tecnici) e renderla digeribile per i non addetti ai lavori è un’operazione ardua, è sempre meglio pertanto affidarsi ad un “tecnico specializzato”.
Tuttavia, per voler comunque rispondere a questa domanda, diciamo che il datore di lavoro deve principalmente adempire ai seguenti obblighi:
  • provvedere alla valutazione dei rischi della propria attività predisponendo un opportuno documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) in cui vengano indicati, innanzitutto, i criteri utilizzati per la valutazione, tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori durante lo svolgimento della propria mansione e tutte le procedure organizzative, informative e di addestramento utilizzate per ridurre al minimo tali rischi;
  • provvedere all’istituzione del servizio di prevenzione e protezione attraverso la designazione (o auto-designazione, nei casi previsti dal D.lgs. 81/08 art.34) della figura dell’R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Questi due obblighi NON SONO DELEGABILI.


Inoltre, il Datore di Lavoro o il Dirigente Delegato, secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, deve:

  • nominare il medico competente (in medicina del lavoro) per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla legge;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e Lotta antincendio, di Primo Soccorso e di Evacuazione dei Luoghi di Lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di Gestione delle Emergenze;
  • ottemperare agli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e, in particolare, predisporre opportuni corsi di formazione per i lavoratori e per i loro rappresentanti i cui contenuti minimi e le modalità di formazione sono stati definiti dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
  • fornire ai lavoratori idonei mezzi di protezione individuale (D.P.I.) per proteggerli dai rischi residui;
  • consentire ai lavoratori di eleggere ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 81/08 i loro rappresentati per la sicurezza (R.L.S.) e fornire a tali rappresentati un’adeguata formazione, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa; in particolare è necessario predisporre idonei mezzi di prevenzione incendi compresa la loro periodica manutenzione, ai sensi del D.P.R. n°151/2011, e predisporre idonee attrezzature di primo soccorso, le cui caratteristiche minime sono individuate dal D.M. n°388 e successive modificazioni.
  • predisporre nei luoghi di lavoro opportuna cartellonistica di emergenza e/o sicurezza (conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII) quando si individuano rischi non evitabili o sufficientemente limitabili con misure, metodi, organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva;
  • mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza adeguate al lavoro da svolgere (attrezzature conformi alle direttive europee);
  • adottare le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione.

…………E MOLTO ALTRO