Sanzione Art. 55 comma 5 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822€ a 4.384€

Testo della violazione: Art. 3 comma 12bis

Mancata informazione ai volontari che effettuano servizio civile o ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare o sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività.

Art. 18 comma 1 lettera o)

Mancata consegna all’ RLS del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico (il documento è consultabile esclusivamente in azienda) e mancata possibilità allo stesso di accedere ai dati relativi agli infortuni.

Art. 26 comma 1 lettera b)

Mancata informazione alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 43 comma 1 lettera a)

Mancata organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Art. 43 comma 1 lettera b)

Mancata designazione preventiva dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso.

Art. 43 comma 1 lettera c)

Mancata informazione ai lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Art. 43 comma 1 lettra e)

Mancata adozione dei provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.

Art. 43 comma 4

Mancata astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 45 comma 1

Mancata predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Sanzione Art. 55 comma 5 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096€ a 5.260,8€

Testo della violazione:Art. 26 comma 1 lettera a)

Mancata verifica delle idoneità tecnico professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi per l’affidamento di lavori in appalto.

Sanzione Art. 55 comma 5 lettera c)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,2€ a 5.699,2€

Testo della violazione: Art. 18 comma 1 lettera c)

Mancata verifica nell’affidamento dei compiti ai singoli lavoratori delle loro capacità e delle loro condizioni di salute.

Art. 18 comma 1 lettera e)

Mancata verifica affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto specifico addestramento possono accedere a zone che li espongono a rischi gravi e specifici.

Art. 18 comma 1 lettera f)

Mancata richiesta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)

Art. 18 comma 1 lettera q)

Mancati provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno.

Art. 36 commi 1 e 2

Mancata informazione ai lavoratori su tutti i rischi presenti durante l’attività lavorativa, sui nominativi degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso, dell’RSPP e del Medico Competente, sulle procedure da adottare in caso di emergenza, sulle misure e le attività di protezione adottate.

Art. 37 commi 1, 7, 9 e 10

Mancata formazione generale, specifica e di aggiornamento ai singoli lavoratori, ai dirigenti e ai preposti, ai lavoratori designati alla prevenzione incendi e al primo soccorso, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 43 comma 1 lettera d)

Mancata programmazione degli interventi necessari affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato, cessino la loro attività abbandonando il luogo di lavoro.

Art. 43 comma 1 lettera e)bis, Art. 46 comma 2

Mancata predisposizione di mezzi di estinzione idonei alla classe d’incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro e di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Sanzione Art. 55 comma 5 lettera d)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644€ a 6.576€

Testo della violazione: Art. 18 comma 1 lettere a), d) e z) prima parte

Mancata nomina del Medico Competente, Mancata fornitura ai lavoratori di idonei Dispositivi di Protezione Individuale, Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della sicurezza.

Art. 26 comma 2 e 3 primo periodo, Art. 26 comma 3 quarto periodo e 3ter

Mancata predisposizione del Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) da parte del committente nel caso di lavori in subappalto.

Sanzione Art. 55 comma 5 lettera e)

Testo della sanzione: Ammenda da 2.192€ a 4.384€

Testo della violazione: Art. 18 comma 1 lettara g)

Mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

Art. 18 comma 1 lettera n)

Mancato permesso ai lavoratori di verificare tramite il loro rappresentante l’applicazione delle misure di sicurezza e di salute.

Art. 18 comma 1 lettera p) seconda parte

Mancata consegna all’ RLS del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, anche su supporto informatico (il documento è consultabile esclusivamente in azienda).

Art. 18 comma 1 lettera s)

Mancata consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sulla valutazione dei rischi, sulla designazione dell’RSPP, degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso, sull’organizzazione della formazione.

Art. 18 comma 1 lettera v)

Mancata convocazione della riunione periodica nelle attività con più di 15 lavoratori.

Sanzione Art. 55 comma 5 lettera f

Testo della sanzione: Ammenda da 2.192€ a 7.233,6€

Testo della violazione: Art. 29 comma 4

Mancata custodia presso l’unità produttiva del D.V.R. e del D.U.V.R.I (ove previsto).

Art. 35 comma 2

Mancato sviluppo durante la riunione periodica (obbligatoria sopra i 15 lavoratori) di tutti gli argomenti previsti.

Art. 41 comma 3

Divieto di effettuare accertamenti sanitari per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Sanzione Art. 55 comma 5 lettera g)

Testo della sanzione: Ammenda da 1.096€ a 4.932€

Testo della violazione: Art. 18 comma 1 lettera r) per infortuni superiori a 3 giorni

Mancata comunicazione all’Inail e all’Ipsema dei dati e delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza al lavoro superiore ai 3 giorni.

Art. 18 comma 1 lettara bb)

Mancata vigilanza affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo si sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Art. 18 comma 2

Mancata comunicazione all’RSPP e al Medico Competente dei dati necessari alla Valutazione dei Rischi.

Sanzione Art. 55 comma 5 lettera h)

Testo della sanzione: Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione: Art. 18 comma 1 lettera g)bis

Mancata comunicazione al Medico Competente della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori.

Art. 18 comma 1 lettera r) per infortuni superiori ad 1 giorno

Mancata comunicazione all’Inail e all’Ipsema dei dati e delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza al lavoro compresa tra 1 e 3 giorni.

Art. 25 comma 1 lettera e) secondo periodo

Mancata custodia per almeno 10 anni della cartella sanitaria dei lavoratori, alla cessazione del loro rapporto di lavoro, nel rispetto di quando disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.

Art. 35 comma 5

Mancata redazione del verbale durante la riunione periodica sulla sicurezza.

Sanzione Art. 55 comma 5 lettera i)

Testo della sanzione: Ammenda da 109,6€ a 548€ per ciascun lavoratore

Testo della violazione: Art. 26 comma 8

Mancata consegna ai lavoratori nel caso di appalto o subappalto della tessera di riconoscimento.

Sanzione Art. 55 comma 5 lettera l)

Testo della sanzione: Ammenda da 54,8€ a 328,8€

Testo della violazione: Art. 18 comma 1 lettera aa)

Mancata comunicazione all’Inail e all’Ipsema dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Sanzione Art. 87 comma 2 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 70 comma 1

Mancato utilizzo di attrezzature conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive Europee.

Sanzione Art. 87 comma 2 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 70 comma 2 punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8, 5.13.9 ALLEGATO V parte II

Mancato utilizzo di attrezzature conformi a quanto stabilito dall’ALLEGATO V nel caso le attrezzature fossero costruite antecedentemente all’emanazione di norme legislative di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Sanzione Art. 87 comma 2 lettera c)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 71 commi 1, 2, 4, 7 e 8

Mancato rispetto delle condizioni di installazione descritte nel manuale di uso, delle manutenzioni periodiche previste e della tenuta in efficienza, in relazione al progresso dei requisiti minimi di sicurezza, delle attrezzature da lavoro. Mancato rispetto dell’obbligo di utilizzo delle attrezzature che richiedono particolari competenze solo dei lavoratori adeguatamente formati.

Sanzione Art. 87 comma 2 lettera d)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 75

Mancata verifica utilizzo dei D.P.I. nel caso in cui i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature non possano essere eliminati.

Art. 77 commi 3, 4 lettera a), b) e d) e 5

Mancata fornitura, addestramento all’utilizzo e mantenimento in efficienza dei D.P.I.

Sanzione Art. 87 comma 2 lettera e)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 80 comma 2

Mancata valutazione dei rischi di natura elettrica derivanti dall’uso di materiali, apparecchiature ed impianti.

Art. 82 comma 1

Mancato rispetto del divieto di effettuare lavori sottotensione (eccetto se tali lavori vengono effettuati da lavoratori o aziende specializzate e con mezzi adeguati a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori).

Art. 83 comma 1

Mancato rispetto del divieto di effettuare lavorazioni non elettriche in vicinanza di linee elettriche con parti attive non protette o comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 ALLEGATO IX.

Art. 85 comma 1

Mancato rispetto affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

Sanzione Art. 87 comma 3 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096€ a 5.260,8€

Testo della violazione: Art. 70 comma 2 punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, ALLEGATO V parte II

Mancato rispetto dei requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Sanzione Art. 87 comma 3 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096€ a 5.260,8€

Testo della violazione: Art. 71 comma 3 punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 ALLEGATO VI

Mancata adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative (ALLEGATO VI) al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Sanzione Art. 87 comma 3 lettera c)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096€ a 5.260,8€

Testo della violazione: Art. 77 comma 4 lettere e), f) e h)

Mancata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui D.P.I. predisposti a protezione dei rischi residui.

Sanzione Art. 87 comma 3 lettera d)

Testo della sanzione:Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096€ a 5.260,8€

Testo della violazione: Art. 80 commi 3 e 4

Mancata adozione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in Sicurezza sul lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.

Sanzione Art. 87 comma 4 lettera a)

Testo della sanzione: Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione: Art. 70 comma 2 limitatamente ai punti dell’ALLEGATO V parte II diversi da quelli indicati all’art. 87 comma 3 lettera a) e all’art. 87 comma 2 lettera b)

Mancato rispetto dei requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Sanzione Art. 87 comma 4 lettera b)

Testo della sanzione: Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione: Art. 71 comma 3 limitatamente ai punti dell’ALLEGATO VI diversi da quelli indicati all’ art. 87 comma 3 lettera b)

Mancata adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative (ALLEGATO VI) al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Art. 71 commi 6, 9, 10 e 11

Mancato rispetto dei requisiti di sicurezza e dei principi dell’ergonomia dei posti di lavoro durante l’uso delle attrezzature. Inefficace predisposizione di idoneo registro in cui appuntare i controlli e le manutenzioni fatte sulle attrezzature (conservati almeno quelli degli ultimi 3 anni). Mancata predisposizione di documento attestante l’ultimo controllo eseguito con esito positivo per le attrezzature utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro. Inefficace sottoposizione delle attrezzature riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Sanzione Art. 87 comma 4 lettera c)

Testo della sanzione: Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione: Art. 77 comma 4 lettere c) e g)

Mancata fornitura ai lavoratori di istruzioni comprensibili e delle procedure aziendali da seugire per la riconsegna e il deposito dei D.P.I.

Sanzione Art. 87 comma 4 lettera d)

Testo della sanzione: Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione: Art. 86 commi 1 e 3

Mancata effettuazione e verbalizzazione delle verifiche periodiche previste dalla legge sugli impianti elettrici e sugli impianti di protezione dai fulmini.

Sanzione Art. 87 comma 5

Testo della sanzione:

La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Testo della violazione: ALLEGATO V

Violazione delle prescrizioni riportate nell’ALLEGATO V parte II.

Sanzione Art. 87 comma 6

Testo della sanzione:

La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi all’uso delle attrezzature di lavoro previsti dall’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6,7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Testo della violazione: ALLEGATO VI

Violazione delle prescrizioni riportate nell’ALLEGATO VI.

Sanzione Art. 159 comma 2 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 97 comma 1

Mancata verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezezza e coordinamento.

Art. 100 comma 3

Mancata attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel P.O.S.

Art. 111 comma 1 lettera a)

Mancata priorità verso le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali nel caso di lavori temporanei in quota.

Art. 111 comma 6

Mancata adozione di misure equivalenti o efficaci nel caso in cui l’esecuzione di lavori in quota richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute.

Art. 114 comma 1

Mancata predisposizione di un soppalco contro la caduta di materiali se nelle aree vicine a ponteggi o a posti di caricamento dei materiali si effettuano operazioni a carattere continuativo (impasto calcestruzzi o malte)

Art. 117

Mancata messa fuori servizio di parti elettriche attive o mancato posizionamento di ostacoli rigidi che impediscono l’avvicinamento a parti elettriche attive o Mancato predisposizione di idonea distanza di sicurezza da parti elettriche attive, nel caso si effettuino lavori in prossimità di linee elettriche.

Art. 118

Mancata predisposizione di misure volte a consolidare il terreno nel caso di lavori di splateamento o sbancamento. Mancato divieto di presenza di operai nel caso di escavazione con mezzi meccanici….

Art. 121

Mancata predisposizione di misure volte a proteggere i lavoratori quando si eseguono lavori negli scavi (pozzi, cunicoli, camini, fogne, ecc.) in cui si presume ci sia presenza di gas.

Art. 122

Mancata predisposizione di impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o adeguate ad impedire la caduta di persone o cose durante i lavori in quota.

Art. 126

Mancata predisposizione di parapetto su impalchi, passerelle, ecc. superiore ai 2 metri.

Art. 128 comma 1

Mancata predisposizione di sottoponti di sicurezza sugli impalcati e sui ponti di servizio ad una distanza non superiore a 2,50 metri.

Art. 145 commi 1 e 2

Mancata verifica che il disarmo delle armature provvisorie sia effettuato da lavoratori adeguatamente formati e che sulle armature non siano presenti carichi accidentali e temporanei.

Art. 148

Mancato accertamento della resistenza strutturale sufficiente per mantenere il peso degli operai e dei materiali durante lavori su lucernai, tetti e coperture o simili.

Sanzione Art. 159 comma 2 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096€ a 5.260,8€

Testo della violazione: Art. 108

Mancata assicurazione della viabilità delle persone e dei veicoli nei cantieri.

Art. 112

Allestimento delle opere provvisionali con materiale non idoneo.

Art. 119

Mancata predisposizione di idonea armatura durante lo scavo di pozzi e trincee profonde più di 1,5m con tavole che sporgono dai bordi degli scavi almeno per 30 cm. Mancata adozione di misure volte a proteggere i lavoratori e le opere vicine durante l’infissione di pali di fondazione…

Art. 123

Effettuazione di lavoro di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali senza la presenza di un preposto a sorveglianza dei lavori.

Art. 125 commi 1, 2 e 3

Predisposizione di montanti non conformi ai requisiti richiesti dall’art. 125 commi 1 (costituiti con elementi accoppiati, con punti di sovrapposizione sfalsati di almeno 1 metro; verticali o leggermente inclinati verso la costruzione), 2 (per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli), 3 (il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale).

Art. 127

Predisposizione di ponti a sbalzo non idonei in termini di solidità e stabilità.

Art. 129 comma 1

Mancata predisposizione di un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20 durante l’esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali.

Art. 136 commi 1, 2,3, 4,5 e 6

Mancata redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio scelto per i lavori in quota. Inefficace verifica dei requisiti strutturali e di stabilità del ponteggio. Mancata segnalazione di eventuali parti di ponteggio non ancora pronte all’uso. Inefficace sorveglianza di un preposto durante le fasi di montaggio e smontaggio.

Art. 140 comma 3

Mancato bloccaggio delle ruote dei ponti su ruote a torre.

Art. 147 comma 1

Mancata predisposizione di parapetti durante la costruzione delle scale in muratura e prima dell’installazione della ringhiera.

Art. 151 comma 1

Mancata sorveglianza di un preposto durante le opere di demolizione e mancata verifica che l’opera di demolizione non pregiudichi la stabilità delle strutture adiacenti.

Art. 152 commi 1 e 2

Mancato divieto di far lavorare gli operai sui muri in demolizione e mancata predisposizione di ponteggi adeguati durante la demolizione manuale di muri.

Art. 154

Mancata delimitazione e divieto della zona sottostante la demolizione e mancata predisposizone che l’accesso allo sbocco dei canali di carico o scarico del materiale sia consentito solo dopo la fine dello scarico dall’alto.

Sanzione Art. 159 comma 2 lettera c)

Testo della sanzione: Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548€ a 2.192€

Testo della violazione: Art. 96 comma 1 lettera a)

Mancata predisposizione delle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere (ALLEGATO XIII)

Art. 96 comma 1 lettera b)

Mancata predisposizione dell’accesso e della recinzione di cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.

Art. 96 comma 1 lettera c)

Mancata cura che i materiali e le attrezzature vengono depositate in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.

Art. 96 comma 1 lettera d) ed e)

Mancata protezione dei lavoratori dalle influenze atmosferiche e dai materiali pericolosi.

Art. 96 comma 1 lettara f)

Mancata cura che lo stoccaggio e l’evacuzione dei detriti avvenga correttamente.

Art. 97 comma 3 e 3ter

Mancato coordinamento dei lavori e mancata verifica che i P.O.S. delle imprese esecutrici siano coerenti col proprio (per il datore di lavoro dell’impresa affidataria). Mancata adeguata formazione.

Sanzione Art. 159 comma 2 lettera d)

Testo della sanzione: Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione: Art. 100 comma 4

Mancata predisposizione di copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza da far visionare ai rappresentanti dei lavoratori 10 giorni prima l’inizio dei lavori (datore lavoro ditta esecutrice).

Art. 101 comma 2

Mancata trasmissione da parte dell’impresa affidataria del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima dell’inizio dei lavori.

Art. 101 comma 3

Mancata trasmissione del piano operativo di sicurezza da parte dell’impresa esecutrice all’impresa affidataria.

Sanzione Art. 159 comma 3

Testo della sanzione:Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548€ a 2.192€

Testo della violazione: ALLEGATO XIII

Violazione dei requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’ALLEGATO XIII nella parte relativa alle “Prescrizioniper i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri” e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri”.

Sanzione Art. 165 comma 1 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 163

Mancata predisposizione della segnaletica di sicurezza qualora ci siano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati.

Sanzione Art. 165 comma 1 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a 4.000€

Testo della violazione: Art. 164

Mancata informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti sulle misure da adottare riguardo la segnaletica di sicurezza e sul significato della stessa.

Sanzione Art. 165 comma 2

Testo della sanzione:Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione: ALLEGATO XXIV punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXV punti 1,2 e 3

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXVI

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXVII

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXVIII punti 1 e 2

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXIX punti 1 e 2

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXX punti 1 e 2

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXXI 1 e 2

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXXII 1,2 e 3

Violazione dei precetti riconducibili agli allegati relativi alla segnaletica di sicurezza

Sanzione Art. 170 comma 1 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 168 comma 1

Mancata adozione di misure organizzative e di mezzi appropriati per evitare una Movimentazione Manuale dei Carichi da parte dei lavoratori.

Art. 168 comma 2 lettera b)

Mancata valutazione, anche in fase di progettazione, delle condizioni di salute e sicurezza tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII.

Art. 168 comma 2 lettera a) e c)

Mancata predisposizione di mezzi e di procedure volti ad organizzare i posti di lavoro in modo da ridurre i rischi di patologie dorso-lombari e garantire condizione di salute e di sicurezza durante la movimentazione.

Art. 168 comma 2 lettera d)

Mancata sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.

Sanzione Art. 170 comma 1 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822€ a 4.384€

Testo della violazione:

Art. 169 comma 1

Mancata informazione e formazione relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato e in relazione ai rischi lavorativi e alla corretta esacuzione dell’attività.

Sanzione Art. 178 comma 1 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 174 comma 2

Mancata adozione di misure volte a ovviare a rischi per la vista e gli occhi, alla postura e all’affaticamento mentale, alle condizioni ergonomiche e all’igiene ambientale.

Art. 174 comma 3

Mancata organizzazione dei posti di lavoro conformemente a quanto stabilito dall’ALLEGATO XXXIV.

Art. 175 comma 1 e 3

Mancata predisposizione per i lavoratori VDT di pause e di interruzioni dall’attività a videoterminale. (pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di attività continuata a VDT)

Art. 176 comma 1, 3 e 5

Mancata sorveglianza sanitaria (vista e apparato muscolo-sceletrico) per i lavoratori VDT con periodicità, salvo altre prescrizioni, almeno biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori al 50 anno di età e quinquennale per gli altri.

Sanzione Art. 178 comma 1 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822€ a 4.384€

Testo della violazione: Art. 176 comma 6

Mancata fornitura dei dispositivi speciali di correzione visiva.

Art. 177

Mancata formazione e informazione sulle misure applicate, sulle modalità di svolgimento dell’attività sulla protezione degli occhi e della vista.

Sanzione Art. 178 comma 2

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Testo della violazione: ALLEGATO XXXIV punti 1,2 e 3

Violazione dei precetti riconducibili all’allegato relativo ai videoterminali.

Sanzione Art. 219 comma 2 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192€ a 4.384€

Testo della violazione: Art. 182 comma 2

Mancata osservanza del divieto di esporre i lavoratori, in nessun caso, a volori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei Capi II, III, IV e V del TITOLO VIII.

Art. 185

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti fisici alla sorveglianza sanitaria nei casi previsi ai Capi del TITOLO VIII.

Art. 192 comma 2

Mancata applicazione e programmazione di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore se vengono superati i valori superiori d’azione.

Art. 193 comma 1

Mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale dell’udito conformi a quanto stabilito nel TITOLO III – Capo II.

Art. 195

Mancata formazione e informazione ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori di azione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore.

Art. 196

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti a soglie di rumore eccedenti i valori superiori d’azione a sorveglianza sanitaria con periodicità almeno di una volta l’anno, e dei lavoratori esposti a soglie superiori ai calori inferiori d’azione su loro richiesta o su richiesta del medico competente.

Art. 197 comma 3 secondo periodo

Mancata intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di deroghe all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (rumore).

Art. 203

Mancata applicazione e programmazione di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione a vibrazioni meccaniche se vengono superati i valori d’azione.

Art. 205 comma 4 secondo periodo

Mancata intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di deroghe limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero.

Art. 210 comma 1

Mancata applicazione e programmazione di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici se vengono superati i valori d’azione.

Art. 217 comma 1

Mancata applicazione e programmazione di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione a radiazioni ottiche se vengono superati i valori limite di esposizione.

Sanzione Art. 219 comma 2 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822€ a 4.384€

Testo della violazione: Art. 184

Mancata formazione e informazione sul risultato della valutazione dei rischi dei lavoratori (e dei loro rappresentati) esposti ad agenti fisici.

Art. 192 comma 3 primo periodo

Assenza di segnaletica di sicurezza nei luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti ad un rumore superiore ai valori superiori di azione.

Art. 210 comma 2

Assenza di segnaletica di sicurezza nei luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori d’azione.

Art. 210 comma 3

Mancato rispetto del divieto di esporre i lavoratori (in nessun cas) a valori superiori ai valori limite di esposizione (campi elettromagnetici).

Art. 217 commi 2 e 3

Assenza di segnaletica di sicurezza nei luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti a radiazioni ottiche che superano i valori limite di esposizione.

Sanzione Art. 262 comma 2 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ e 7.014,4€

Testo della violazione: Art. 225

Mancata eliminazione o riduzione del rischio da agenti chimici pericolosi attraverso la sostituzione con prodotti meno pericolosi o attraverso l’adozione di misure appropriate per eliminare o ridurre i rischi compresa la sorveglianza sanitaria. Inefficace misurazione periodica degli agenti che possono presentare rischi per la salute secondo quanto stabilito dall’ALLEGATO XLI. Mancata predisposizione di sistemi di protezione collettiva o individuale conformi alle disposizione legislative (con particolare riferimento all’uso di mezzi in atmosfere esplosive). Inefficace informazione ai lavoratori sul superamento dei valori limite di esposizione professionale.

Art. 226

Mancata predisposizione di un piano operativo di emergenza che contenga tutte le informazioni utili in caso di incendi o emergenze che possano interessare le zone in cui sono presenti prodotti chimici pericolosi.

Art. 228 commi 1,3,4 e 5

Mancata osservanza del divieto di produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici indicati nell’ALLEGATO XL. Mancato invio della richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali nel caso vogliano effettuarsi lavorazioni in deroga previste dal comma 3 dell’art. 228.

Art. 229 comma 7

Mancata revisione del documento si valutazione dei rischi nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi il superamento di un vaore limite biologico di esposizione a sostanze chimiche pericolose.

Art. 235

Mancata sostituzione o riduzione all’esposizione di agenti cancerogeni o mutageni attraverso l’adozione di sistemi chiusi (se tecnicamente possibili). Mancato rispetto del non superamento del valore limite stabilito dall’ALLEGATO XLIII.

Art. 237

Mancata progettazione e sorveglianza affinché siano esposti a sostanze cancerogene o mutagene il minimo numero di lavoratori, affinché non vi sia emissione dei suddetti agenti nell’aria (aspirazione forzata). Mancata misurazione di agenti cancerogeni o mutageni conformemente a quanto descritto nell’ALLEGATO XLI, mancata elaborazione di procedure da attuare in caso di emergenza ecc…

Art. 238 comma 1

Mancata predisposizione di misure tecniche adeguate a tutelare i lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (servizi igienici, indumenti appropriati, dispositivi di protezione individuale).

Art. 240 commi 1 e 2

Mancata richiesta ai lavoratori di abbandono dell’aria interessata nel caso si verifichino eventi imprevedibili che possono comportare un’esposizione anomala degli stessi ad agenti cancerogeni e mutageni.

Art. 241

Mancata predisposizione di idonei indumenti e mezzi di protezione individuale per i lavoratori addetti alla manutenzione di aree che potrebbero esporli in modo rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni.

Art. 242 commi 1, 2 e 5 lettera b)

Mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a sorveglianza sanitaria.

Art. 248 comma 1

Mancata individuazione preventiva dei materiali contenti amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione.

Art. 250 commi 1 e 4

Mancata notifica preventiva agli organi di vigilanza competenti per il territorio su lavorazioni che possono esporre i lavoratori a polvere di amianto.

Art. 251

Mancata predisposizione di misure organizzative e tecniche volte a ridurre al minimo le concentrazioni nell’aria della polvere di amianto, in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell’art. 254.

Art. 252

Mancata segnalazione e delimitazione nonché mancata predisposizione di cartellonistica di sicurezza delle aree soggette ad esposizione a polvere di amianto. Mancata predisposizione di misure igieniche adeguate.

Art. 253 comma 1

Mancata predisposizione di misurazioni periodiche delle concentrazioni di fibre di amianto nei luoghi di lavoro dove è possibile essere esposti a tale sostanza.

Art. 254

Mancata verifica e predisposizione di misure tecniche e organizzative che facciano in modo che nessun lavoratore sia esposto a polvere di amianto superiore ad un valore di 0,1 fibre per centimetro cubo d’aria .

Art. 255

Mancata fornitura di D.P.I. e mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nel caso di attività particolari che potrebbero far presumere il superamento dei limiti di esposizione a polvere di amianto.

Art. 256 commi 1, 2, 3 e 4

Mancata predisposizione di apposito piano di lavoro che contenga le misure tecniche e organizzative da adottare per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di demolizione o di rimozione di amianto.

Art. 257

Mancata informazione ai lavoratori sui rischi per la salute dovuti all’esposizione all’amianto, le specifiche norme igieniche da osservare, le modalità di pulitura ed uso di indumenti e D.P.I. ecc…

Art. 258

Mancata formazione ai lavoratori sulle proprietà dell’amianto , sui materiali che possono contenerlo, le operazioni che possono comportare esposizione, le procedure di lavoro sicure, le pricedure di emergenza ecc….Art. 259 commi 1, 2 e 3

Mancata sorveglianza sanitaria periodica (almeno una volta ogni 3 anni) per i lavoratori addetti allo smaltimento, trattamento, rimozione o manutenzione di materiali contenenti amianto.

Art . 260 comma 1

Mancata iscrizione al registro (nel quale è riportata, per ciascuno lavoratore, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente) dei lavoratori per i quali è stato superato il limite di esposizione alla polvere di amianto.

Sanzione Art. 262 comma 2 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192€ a 4.384€

Testo della violazione: Art. 227 commi 1, 2 e 3

Mancata formazione e informazione sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro e sulla corrette procedure per la loro manipolazione, nonché messa a disposizione delle schede di sicurezza dei vari prodotti utilizzati.

Art. 229 commi 1 e 2

Mancata sorveglianza sanitaria, (preventiva, periodica e all’atto di cessazione del rapporto di lavoro) per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Art. 229 comma 3

Mancato monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Mancata informazione dei risultati di tale monitoraggio al lavoratore interessato. Mancata informazione ai rappresentati dei lavoratori e mancata indicazione, in forma anonima, nel documento di valutazione dei rischi dei risultati di tale monitoraggio.

Art. 229 comma 5

Mancata adozione di misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

Art. 239 commi 1, 2 e 4

Mancata informazione e formazione ai lavoratori sugli agenti cancerogeni o mutageni presenti nel ciclo lavorativo e mancata etichettatura degli impianti, dei contenitori e degli imballi contenenti agenti cancerogeni o mutageni.

Art. 240 comma 3

Mancata comunicazione all’organo di vigilanza del verificarsi di eventi imprevedibili o incidenti che possano portare una esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

Sanzione Art. 262 comma 2 lettera c)

Testo della sanzione: Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,8€ a 2.192,8€

Testo della violazione: Art. 250 commi 2 e 3

Mancata notifica agli organi di vigilanza competenti, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Mancata possibilità di accesso ai lavoratori o ai loro rappresentanti, se da loro richiesto, alla documentazione oggetto della notifica effettuata agli organi di vigilanza per le lavorazioni che comportano esposizione ad amianto o a materiali contenenti amianto.

Art. 256 commi 5 e 7

Mancato invio all’organo di vigilanza (almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori) di copia del piano di lavoro per lavori che prevedono la demolizione o la rimozione dell’amianto. Mancata possibilità di accesso ai lavoratori o ai loro rappresentanti, se da loro richiesto, alla documentazione oggetto di tale comunicazione.

Sanzione Art. 262 comma 2 lettera d)

Testo della sanzione: Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Testo della violazione: Art. 243 comma 3

Mancata comunicazione ai lavoratori interessati, su loro richiesta, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e, tramite il medico competente, dei dati della cartella sanitaria e di rischio.

Art. 243 comma 4

Mancato invio all’ISPESL, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per il tramite del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro emancata consegna di copia della medesima documentazione al lavoratore stesso.

Art. 243 comma 5

Mancata consegna all’ISPESL, in caso di cessazione di attività dell’azienda, del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e delle cartelle sanitarie e di rischio.

Art. 243 comma 6

Mancata custodia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e delle cartelle sanitarie e di rischio almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 243 comma 8

Mancata comunicazione periodica, almeno ogni 3 anni, all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio delle variazioni intervenute nel caso di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni.

Art. 253 comma 3

Mancata consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti prima di effettuare i campionamenti per il rilievo delle concentrazioni di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro.

Art. 260 comma 2

Mancata fornitura agli organi di vigilanza e all’ISPESL , su loro richiesta, di copia del registo degli esposti alle fibre di amianto.

Art. 260 comma 3

Mancata trasmissione all’ISPESL , in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti alle fibre di amianto.

Sanzione Art. 282 comma 2 lettera a)

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,4€

Art. 270 commi 1 e 4

Mancato ottenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l’utilizzo di un agente biologico del gruppo 4. Mancata comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente del gruppo 4 utilizzato nonché di avvenuta cessazione di impiego di un agente del gruppo 4.

Art. 271 comma 2

Mancata adozione dei principi di buona prassi microbioligica.

Art. 272

Mancata adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare l’esposizone dei lavoratori ad agenti biologici (Predisposizione di idonei D.P.I., di cartellonistica di sicurezza, di procedure lavorative, ecc..).

Art. 273 comma 1

Mancata adozione di misure igieniche volte a garantire la pulizia e la disinfezione degli indumenti da lavoro (che devono essere conservati separatamente dagli indumenti civili), dei D.P.I., ecc…

Art. 274 commi 2 e 3

Mancata applicazione delle procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per il lavoratore e per la comunità i materiali ed i rifiuti contaminati. Mancata adozione, nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali, delle misure di contenimento riportate nell’ALLEGATO XLVII.

Art. 275

Mancata adozione di misure di contenimento di livello idoneo al gruppo a cui appartiene l’agente biologico.

Art. 276

Mancata adozione delle misure di contenimento elencate nell’ALLEGATO XLVIII per i processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici.

Art. 278

Mancata formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi per la salute derivanti dall’uso di agenti biologici, sulle procedure di corretta manipolazione, le misure igieniche da osservare, ecc…

Art. 279 commi 1 e 2

Mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori (se richiesta dopo la valutazione dei rischi) e mancata predisposizione di misure protettive particolari (ad esempio vaccinazioni) su parere del medico competente.

Art. 280 commi 1 e 2

Mancata iscrizione ed aggiornamento di un registro in cui sono iscritti i lavoratori addetti alle attività che comportano l’uso di agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4.

Sanzione Art. 282 comma 2 lettera b)

Testo della sanzione: Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,8€ a 2.192,8€

Art. 269 commi 1, 2 e 3

Mancata comunicazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti, 30 giorni prima dall’inizio dei lavori, del nome dell’azienda e del documento di valutazione dei rischi da agenti biologici contenente tutte le informazioni prevista dal TITOLO X se le attività prevedono la manipolazione di agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4.

Art. 277 comma 2

Mancata comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente, ai lavoratori e al rappresentante dei lavoratori, delle procedure da adottare nel caso di emergenze che possono comportare dispersione nell’ambiente di un agente biologico.

Sanzione Art. 282 comma 2 lettera c)

Testo della sanzione: Ammenda da 548€ a 1.972,8€

Art. 280 commi 3 e 4

Mancata consegna all’ISPESL di copia del registro contenente l’elenco dei lavoratori e delle attività comportanti l’uso di agenti del gruppo 3 o 4 e mancata comunicazione ad essi ogni 3 anni o comunque quando questi ne facciano richiesta delle variazioni intervenute. Inefficace comunicazione all’ISPESL della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore esposto. Mancata consegna all’ISPESL e all’istituto superiore della sanità, al termine dell’attività, copia del registro suddetto e delle cartelle sanitarie e di rischio.

Sanzione Art. 297 comma 2

Testo della sanzione: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,4€

Art. 289 comma 2

Mancata predisposizione di misure volte ad eliminare la possibilità di accendere atmosfere esplosive e di attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 291

Mancata predisposizione di controlli, con mezzi tecnici adeguati, negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive durante la presenza dei lavoratori.

Art. 292 comma 2

Mancata indicazione nel documento di valutazione dei rischi da atmosfere esplosive delle misure e delle modalità di attuazione di tutto ciò che è previsto per coordinare le operazioni in modo sicuro.

Art. 293 commi 1 e 2

Mancata suddivisione in zone delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (vedi ALLEGATO XLIX), e mancata applicazione delle prescrizioni minime previste dall’ALLEGATO L.

Art. 294 commi 1,2, e 3

Mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da atmosfere esplosive e/o documento non idoneo.

Art. 294 bis

Mancata formazione e informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla valutazione dei rischi da atmosfere esplosive.

Art. 296

Mancata verifica periodica delle installazioni elettriche ai sensi dei capi III e IV del Decreto del Presidente della Repubblica n°462 del 22-ottobre-2001, nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 e 21.