Articolo 59 – Sanzioni per i lavoratori
c.1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.