Cos’è la rintracciabilità alimentare?
Il “Pacchetto Igiene” definisce la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare un elemento essenziale per garantirne la sicurezza igienica e fa esplicito riferimento a quanto riportato nel regolamento (CE) n° 178/2002, che contiene le norme per garantire la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti e che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Mentre un tempo, infatti, ci si limitava a conoscere le caratteristiche di un prodotto alimentare attraverso l’etichetta, oggi diventa sempre più importante conoscere anche la storia del prodotto.
La rintracciabilità rappresenta pertanto l’identificazione delle aziende che hanno contribuito alla definizione di un determinato prodotto alimentare. Essa permette, pertanto, di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime o di un animale destinato alla produzione alimentare oppure di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, seguendone tutte le fasi lungo la catena alimentare.
In sintesi, è la possibilità di risalire alla storia, alle trasformazioni o alla collocazione di un prodotto alimentare attraverso informazioni documentate.
Gli attori coinvolti possono essere molteplici ed ogni attore che partecipa al processo produttivo con materie prime, semilavorati, accessori ecc., deve essere rintracciabile mediante una gestione che identifichi la tracciatura di tutti i passaggi della filiera.
Caratteristiche della rintracciabilità alimentare
Il Reg. 178/2002 della Comunità Europea dispone che dal 1° gennaio 2005 diventi cogente la rintracciabilità ed, in particolare, all’art. 18 afferma:
“E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”
L’obbligo è esplicitato e dettagliato quindi per produttori, trasformatori e distributori, soprattutto in relazione a richieste delle autorità di controllo:
“Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo”.
Viene pertanto richiesta sia la rintracciabilità totale del prodotto all’interno dell’azienda (nell’accezione minima di provenienza delle materie prime, stato dei semilavorati, destinazione dei lotti di prodotto finito) sia la rintracciabilità di filiera, intesa come capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).
Le sanzioni
Anche per la Rintracciabilità sono previste sanzioni molto pesanti. Infatti il D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 190: “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.178/2002, predispone diverse sanzioni AMMINISTRATIVE nel caso vengano violati i principi espressi dal Reg. 178/2002 e, inoltre, nel caso di reiterazione delle violazioni previste dallo stesso decreto, è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.