Le interviste di PuntoSicuro: il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in sicurezza sul lavoro
Scopri come è nato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le novità sui soggetti formatori, i documenti obbligatori e le verifiche di efficacia. Un’intervista esclusiva con l’avvocato Rolando Dubini.
Le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni
Il nuovo Accordo, sancito il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, rappresenta una svolta nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. Tra le novità, l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi. Ad esempio, per il corso base per lavoratori, la durata minima è stata fissata a 8 ore, mentre per i preposti a 12 ore. Inoltre, l’Accordo specifica che i contenuti devono includere non solo nozioni teoriche ma anche esercitazioni pratiche, come simulazioni di emergenza.
Soggetti formatori: cosa cambia
L’avvocato Dubini chiarisce che i soggetti formatori includono enti istituzionali e accreditati, con nuove regole per l’accreditamento e l’erogazione della formazione. È cruciale verificare l’accreditamento degli enti per evitare corsi non validi. Per esempio, gli enti devono ora dimostrare di avere almeno tre formatori con specifica esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro e di aver svolto almeno 20 corsi nell’ultimo triennio. Questo per garantire che la formazione sia erogata da professionisti qualificati.
Documenti obbligatori e verifiche di efficacia
L’Accordo introduce nuovi documenti obbligatori e modalità per le verifiche di apprendimento e efficacia. La conservazione dei documenti per almeno 10 anni è essenziale per dimostrare l’adempimento degli obblighi formativi. Tra i documenti obbligatori, spiccano il registro delle presenze, il programma dettagliato del corso e i risultati delle verifiche di apprendimento. Per quanto riguarda le verifiche di efficacia, l’Accordo suggerisce l’utilizzo di follow-up a distanza di 6 e 12 mesi dal corso, per valutare l’applicazione delle conoscenze acquisite sul posto di lavoro.
“La verifica dell’apprendimento è cruciale. L’Accordo prevede almeno 30 domande con risposte multiple, ma vanno bene anche i colloqui.” – Rolando Dubini
- Verifica dell’apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi, con una soglia minima di superamento fissata al 70% delle risposte corrette
- Introduzione di checklist per la verifica dell’efficacia durante l’attività lavorativa, che includono osservazioni dirette e feedback dei colleghi
- Conservazione del fascicolo del corso per almeno 10 anni, con indicazione chiara della data di scadenza della validità della formazione
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