Fornitura di calcestruzzo e sicurezza: quale normativa si applica?
La distinzione tra mera fornitura e posa in opera di calcestruzzo è cruciale per determinare gli obblighi di sicurezza nei cantieri. Questo articolo esplora la normativa e la giurisprudenza pertinenti, fornendo esempi pratici e casi d’uso reali per chiarire ulteriormente le responsabilità delle parti coinvolte.
Normativa di riferimento
L’art. 96, c. 1, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro devono redigere il piano operativo di sicurezza (POS). Tuttavia, l’art. 96, c. 1 bis esclude le mere forniture di materiali da questo obbligo. Un esempio pratico è la fornitura di calcestruzzo pre-miscelato, dove il fornitore consegna il materiale senza partecipare alla sua installazione. In questo caso, il fornitore non è tenuto a redigere un POS. Tuttavia, se il fornitore partecipa alla miscelazione o alla posa in opera, allora si applicano gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.
Mera fornitura vs. posa in opera
La differenza chiave risiede nell’attività svolta: se i lavoratori della ditta fornitrice partecipano alla posa in opera, si applicano obblighi aggiuntivi. Altrimenti, si tratta di mera fornitura. Ad esempio, nel caso di un cantiere edile per la costruzione di un edificio residenziale, se la ditta fornitrice si limita a consegnare il calcestruzzo senza intervenire nella sua posa, non è soggetta agli obblighi di sicurezza per la posa in opera. Al contrario, se i suoi operai partecipano attivamente alla colata del calcestruzzo, allora la ditta è tenuta a rispettare tutte le norme di sicurezza previste per i lavori in cantiere.
Note ministeriali e giurisprudenza
Le note del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiariscono i criteri per distinguere tra le due attività. La recente sentenza della Cassazione n. 536/2025 ribadisce questi principi, sottolineando l’importanza di valutare l’effettiva partecipazione dei lavoratori alla posa in opera per determinare gli obblighi di sicurezza. Un caso d’uso reale riguarda un incidente in un cantiere stradale, dove la Corte ha stabilito che la ditta fornitrice di calcestruzzo era responsabile per la sicurezza dei propri operai poiché partecipavano alla posa del materiale.
- Mera fornitura: scarico del materiale senza partecipazione alla posa in opera. Esempio: consegna di calcestruzzo in sacchi per piccoli lavori di riparazione.
- Fornitura e posa in opera: partecipazione attiva alla installazione del calcestruzzo. Esempio: utilizzo di pompe per calcestruzzo in grandi opere edilizie.
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