Responsabilità del DVR: quando è il direttore di struttura a rispondere, non il CdA
Una recente sentenza della Cassazione Penale ha chiarito che in alcune strutture con autonomia contabile, amministrativa e gestionale, i direttori sono considerati ‘datori di lavoro sottordinati’ con obblighi indelegabili in materia di sicurezza sul lavoro. Questo principio si applica soprattutto in contesti dove l’unità produttiva opera con un elevato grado di indipendenza, come nel caso di filiali, divisioni o reparti con budget e obiettivi specifici. La sentenza ribadisce l’importanza di identificare correttamente il datore di lavoro prevenzionale per garantire l’effettiva tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il caso della C. Liguria Società Cooperativa di Consumo
La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero contro l’assoluzione del Presidente del CdA, confermando che i direttori delle divisioni Ipermercati e Supermercati erano i veri datori di lavoro prevenzionistici. Questo caso evidenzia come, in strutture complesse, la responsabilità della sicurezza non può essere automaticamente attribuita agli organi di vertice, ma deve essere valutata in base all’effettivo controllo e autonomia delle singole unità. Un esempio pratico è rappresentato dalla capacità dei direttori di assumere personale, gestire il budget e implementare misure di sicurezza senza necessità di approvazione del CdA.
Elementi chiave per la qualifica di datore di lavoro nell’unità produttiva
- Poteri decisionali e di spesa di entità ‘datoriale’: include la facoltà di investire in attrezzature di sicurezza, formare il personale e adottare misure preventive senza consultare il CdA.
- Autonomia finanziaria e tecnico-funzionale della struttura: significa che l’unità ha un proprio bilancio e può prendere decisioni operative indipendenti, come modifiche agli orari di lavoro per ridurre i rischi.
- Presenza di un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) designato direttamente dal direttore dell’unità, dimostrando il controllo effettivo sulla sicurezza.
Delega gestoria vs delega di funzioni prevenzionistiche
La Cassazione ha sottolineato la differenza tra la delega gestoria, che riguarda la ripartizione delle responsabilità societarie, e la delega di funzioni prevenzionistiche, che non può creare una nuova datorialità. Un esempio concreto è la delega al direttore di negozio di gestire il personale e le vendite, senza però trasferirgli la responsabilità della sicurezza, che rimane in capo al datore di lavoro principale se il direttore non dispone delle risorse necessarie. La sentenza cita anche il caso di una multinazionale dove, nonostante la delega operativa ai manager locali, la sicurezza era centralizzata, dimostrando l’assenza di autonomia prevenzionale.
“Il datore di lavoro in senso prevenzionale sarà qualificabile solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate.”
La sentenza conferma che i direttori B. e C. avevano correttamente adempiuto agli obblighi di valutazione dei rischi e designazione dell’RSPP, evidenziando come l’adempimento di questi obblighi sia un indicatore chiave della datorialità prevenzionale. Ulteriori esempi includono la gestione diretta delle emergenze e l’adozione di protocolli di sicurezza specifici per l’unità, senza necessità di intervento del CdA.
📖 Fonte e approfondimenti: Questo articolo è basato su contenuti di settore specializzati. Per consultare la fonte originale e ulteriori dettagli tecnici, puoi visitare: l’articolo di riferimento su PuntoSicuro. Per ulteriori casi studio e linee guida, si consiglia di consultare anche il portale dell’INAIL e le pubblicazioni dell’EU-OSHA sulla gestione della sicurezza in strutture complesse.