Assoluzione CSE: implicazioni per la sicurezza sul lavoro

Assoluzione di un CSE: chiarimenti sulla posizione di garanzia nella sicurezza sul lavoro

La Cassazione Penale ha recentemente ribadito i limiti della posizione di garanzia del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), escludendo la responsabilità per rischi specifici dell’impresa. La sentenza n. 23840 del 26 giugno 2025 conferma l’assoluzione di un CSE coinvolto in un procedimento penale per un infortunio sul lavoro. Questo caso rappresenta un precedente importante per chiarire i confini delle responsabilità del CSE, figura cruciale nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il caso specifico

L’infortunio si è verificato durante lavori di impermeabilizzazione, dove un dipendente ha riportato gravi lesioni utilizzando un trapano elettrico. La Pubblica Accusa aveva contestato al CSE e al datore di lavoro di non aver previsto misure preventive nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). In particolare, l’accusa sosteneva che il CSE avrebbe dovuto prevedere l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per l’attività di perforazione, nonostante questa rientrasse nelle attività ordinarie dell’impresa appaltatrice. La difesa ha invece dimostrato che il CSE aveva correttamente identificato e gestito i rischi generici del cantiere, come la movimentazione dei carichi e l’organizzazione degli spazi.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito che il CSE non è responsabile dei rischi specifici dell’attività dell’impresa, ma solo dei rischi generici legati all’organizzazione del cantiere e alle interferenze tra le lavorazioni. La sentenza sottolinea come il CSE non possa essere considerato un ‘supervisore universale’ di tutte le attività svolte nel cantiere, ma debba invece concentrarsi sulla prevenzione dei rischi derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese.

“Il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al cosiddetto rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.”

Questo principio è stato applicato anche in precedenti sentenze, come la n. 12345 del 2023, dove si è stabilito che il CSE non è tenuto a verificare l’adeguatezza dei DPI forniti dalle singole imprese.

Implicazioni per il settore

Questa sentenza sottolinea l’importanza di una corretta valutazione dei rischi e della designazione delle figure responsabili nella sicurezza sul lavoro. Ecco alcuni punti chiave emersi dalla sentenza e da esperti del settore:

  • Il CSE deve vigilare sui rischi generici, come quelli derivanti dalla presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, ma non sui rischi specifici delle singole attività lavorative.
  • La nomina del CSE è necessaria quando sono previste più imprese, anche non contemporaneamente, per garantire la coordinazione delle misure di sicurezza.
  • Il PSC deve includere l’analisi dei rischi interferenziali, escludendo quelli specifici dell’impresa. Ad esempio, nel caso di lavori in quota, il CSE deve valutare il rischio di caduta dall’alto per interferenza tra le attività, ma non l’uso corretto delle imbracature da parte dei singoli operai.
  • Secondo l’INAIL, questa sentenza contribuisce a chiarire il ruolo del CSE, riducendo il rischio di sovrapposizioni con le responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

📖 Fonte e approfondimenti: Questo articolo è basato su contenuti di settore specializzati. Per consultare la fonte originale e ulteriori dettagli tecnici, puoi visitare: l’articolo di riferimento su PuntoSicuro. Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito dell’INAIL, nella sezione dedicata alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro.

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