INL: Nuove Regole per Locali Sotterranei e Semisotterranei
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato una nuova nota che chiarisce le definizioni, le comunicazioni e l’attività di vigilanza riguardo all’uso dei locali sotterranei e semisotterranei. Questa direttiva segue le modifiche introdotte dalla legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, che ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 81/2008. La normativa è stata aggiornata per rispondere alle esigenze di sicurezza emerse con l’aumento dell’utilizzo di tali spazi per attività commerciali, uffici e magazzini.
Definizioni e Requisiti
Il comma 2 dell’articolo 65 consente l’uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei, purché non emettano agenti nocivi e rispettino i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. Ad esempio, un locale sotterraneo adibito a ufficio deve garantire un ricambio d’aria minimo di 30 metri cubi per ora per occupante, secondo le linee guida dell’INAIL. Il datore di lavoro deve comunicare l’uso di tali locali via PEC all’INL, allegando documentazione che attesti il rispetto dei requisiti, come certificati di conformità impiantistica e planimetrie aggiornate.
Comunicazioni e Vigilanza
I locali possono essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione, a meno che l’INL non richieda ulteriori informazioni. Un caso pratico riguarda un ristorante semisotterraneo a Milano, che ha ricevuto l’autorizzazione solo dopo aver fornito dettagli aggiuntivi sul sistema di ventilazione. In tal caso, l’uso è consentito dopo 30 giorni dalla risposta, salvo divieto espresso. La nota INL n. 5945 dell’8 luglio 2025 fornisce ulteriori indicazioni operative per i controlli, specificando che i locali devono essere ispezionati almeno una volta ogni due anni.
Eccezioni e Controlli
Servizi tecnici e locali a basso fattore di occupazione, come le centrali termiche con accesso limitato al personale, sono esentati dalla comunicazione. L’INL verificherà la completezza delle comunicazioni e potrà richiedere integrazioni, come dimostrato da un recente controllo a Roma dove è stato chiesto di integrare la documentazione con un rapporto di valutazione del rischio. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’INL procederà con accertamenti e sanzioni fino a 10.000 euro, come previsto dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008.
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