Chiarimenti sulla possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto
Una circolare congiunta INL/Conferenza delle Regioni e delle Province autonome fornisce chiarimenti condivisi sulla possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto. La normativa, le indicazioni della circolare e la vigilanza. La circolare si inserisce in un contesto normativo complesso, dove la corretta identificazione del preposto è fondamentale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in settori ad alto rischio come quello ferroviario.
Roma, 28 Lug – In relazione alle nuove regole di coordinamento tra Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e Regioni, sancite nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022, è stata prodotta una recente circolare congiunta INL/Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Questo accordo rappresenta un passo avanti nel coordinamento delle attività di vigilanza, con l’obiettivo di uniformare i controlli su tutto il territorio nazionale.
La nuova circolare congiunta INL
La circolare, diffusa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota Prot. n. 6261 del 16 luglio 2025, affronta un tema delicato e fornisce dei chiarimenti condivisi relativi all’individuazione della figura del preposto con riferimento alla possibile attribuzione indebita delle sue funzioni, in particolare in ambito ferroviario. Un esempio pratico riguarda la necessità di evitare che vengano designate come preposte persone che, pur avendo un ruolo di supervisione, non dispongono delle effettive competenze o autorità per intervenire in caso di situazioni di pericolo.
Individuazione del preposto
La circolare indica che l’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità per l’individuazione del preposto. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 81/2008, gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore. Un caso d’uso reale potrebbe essere quello di un caposquadra in un cantiere edile, il quale, pur non avendo un titolo di studio specifico, viene individuato come preposto in virtù della sua esperienza e della formazione ricevuta in materia di sicurezza.
Formazione e competenze del preposto
La circolare sottolinea che l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo del preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008. Inoltre, costituiscono norma generale le capacità del soggetto individuato come preposto. Ad esempio, nel settore chimico, un preposto deve non solo conoscere le norme di sicurezza ma anche essere in grado di valutare rapidamente i rischi specifici legati alle sostanze maneggiate.
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