La formazione obbligatoria per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri
L’obbligo formativo dell’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 è immediatamente obbligatorio per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri con riferimento al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Questo obbligo si applica indipendentemente dalla dimensione dell’impresa o dalla durata del cantiere, sottolineando l’importanza della sicurezza in un settore ad alto rischio come quello edile. Esempi pratici includono cantieri per la costruzione di edifici residenziali, infrastrutture pubbliche e interventi di ristrutturazione, dove la formazione specifica può prevenire incidenti e infortuni.
La natura giuridica degli Accordi Stato-Regioni
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una fonte normativa secondaria che trova la propria legittimazione in virtù degli specifici rinvii contenuti nell’articolo 37, commi 2 e 7, del decreto legislativo 81 del 2008. Questo accordo dettaglia i contenuti minimi della formazione, le modalità di erogazione e gli enti accreditati per la formazione, fornendo un quadro chiaro e uniforme a livello nazionale. Un caso d’uso reale è rappresentato dalla necessità per un’impresa di costruzioni di verificare che il proprio personale abbia seguito corsi riconosciuti in base a queste disposizioni.
L’obbligo formativo ex articolo 97: caratteri di autonomia e permanenza
L’articolo 97, comma 3-ter, stabilisce che ‘per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione’. Questa formazione deve essere aggiornata periodicamente, almeno ogni cinque anni, per garantire che tutti i soggetti coinvolti siano al corrente delle ultime normative e tecniche di sicurezza. Approfondimenti tecnici rivelano che la formazione include non solo aspetti normativi, ma anche pratiche operative sicure e gestione delle emergenze.
La specificità del Modulo ‘Cantieri’ e la sua obbligatorietà
Il modulo formativo specifico per cantieri di 6 ore rappresenta un elemento caratterizzante dell’obbligo formativo ex articolo 97. Questo modulo approfondisce temi come la valutazione dei rischi specifici del cantiere, l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e le procedure di segnalazione e gestione degli incidenti. Un esempio pratico è l’obbligo per i datori di lavoro di assicurarsi che tutti i lavoratori abbiano ricevuto questa formazione prima dell’inizio dei lavori in un cantiere temporaneo per la posa di cavi elettrici.
Come evidenziato dalla Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 22842 del 31 maggio 2016, ‘il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ai sensi dell’articolo 97 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento’.
La distinzione tra i due regimi formativi non è meramente formale, ma riflette una diversa ratio legis e una differente collocazione sistematica all’interno del decreto legislativo 81 del 2008.
- L’articolo 37 si inserisce nel Titolo I, dedicato ai ‘Principi comuni’, e riguarda la formazione generale sulla sicurezza sul lavoro.
- L’articolo 97 è collocato nel Titolo IV, relativo ai ‘Cantieri temporanei o mobili’, e si concentra sulla formazione specifica necessaria per operare in questi contesti particolarmente rischiosi.
L’autonomia dell’obbligo formativo ex articolo 97 emerge chiaramente dalla considerazione che esso non è subordinato ai termini e alle modalità previste per la formazione generale, ma deve essere assolto indipendentemente da essa, come confermato da numerosi pareri tecnici e sentenze.
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