Quando il preposto non segnala ai superiori le prassi contrarie al DVR
Il divario tra procedure formali e pratiche operative concrete rappresenta un rischio significativo, come evidenziato da una recente sentenza che ha condannato due preposti per aver tollerato e taciuto una prassi pericolosa vietata dal Documento di Valutazione dei Rischi.
Orientamento della Cassazione Penale sulla vigilanza
Secondo un consolidato orientamento, il datore di lavoro deve vigilare per impedire prassi “contra legem” foriere di pericoli. Inoltre, le prassi diffuse non possono superare le prescrizioni legali, poiché non hanno natura normativa.
“Le prassi diffuse in un’impresa o anche in un determinato ambito imprenditoriale non possono infatti superare le prescrizioni legali, in quanto non hanno natura normativa” – Cassazione Penale, Sez.IV, 21 giugno 2024 n.24565
Obblighi del datore di lavoro e responsabilità
Affinché il datore di lavoro possa attuare tale vigilanza, deve controllare che il preposto si attenga alle disposizioni di legge. Conseguentemente, qualora si instauri una prassi contra legem con il consenso del preposto, in caso di infortunio, la condotta del datore di lavoro integra il reato di omicidio colposo o lesioni colpose aggravato.
L’obbligo di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni può ritenersi assolto solo con un sistema di controllo effettivo e adeguato. Tuttavia, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro se non vi è prova della sua conoscenza della prassi elusiva.
Casistica recente: sentenza della Cassazione
Una sentenza del 4 agosto 2025 ha condannato due preposti per omicidio colposo. Il fatto: un lavoratore è deceduto a seguito di schiacciamento durante l’utilizzo improprio di un carrello elevatore, contrariamente alle previsioni del DVR.
- Il DVR vietava esplicitamente l’uso del carrello elevatore per spostare veicoli
- La prassi pericolosa era tollerata dai preposti
- Non è stata effettuata segnalazione al datore di lavoro
“È noto che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem” – Cassazione Penale, Sez.IV, 21 settembre 2022 n.34968
Agli imputati è stata contestata la violazione dell’art.19 D.Lgs.81/08, in particolare l’omessa sovrintendenza e vigilanza, e la mancata segnalazione ai superiori della prassi pericolosa.
Precedente giurisprudenziale significativo
Con sentenza del 17 gennaio 2020, la Cassazione ha confermato la condanna di un preposto per violazione dell’art.19, comma 1, lett.a), per aver omesso di vigilare sull’uso di fasce in tessuto invece di ganci per sollevamento, come previsto dal manuale.
In questo caso, è stata dimostrata l’esistenza di una prassi contra legem tollerata dal preposto, senza opportune precauzioni o sorveglianza.
In conclusione, l’obbligo del preposto di segnalare le condizioni di pericolo è fondamentale per permettere al datore di lavoro di acquisire conoscenza di prassi disapplicative. Pertanto, il preposto deve intervenire per rimuovere le prassi pericolose, oltre a segnalarle tempestivamente.
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