Fornitura di calcestruzzo e sicurezza: quale normativa si applica?
La distinzione tra mera fornitura e posa in opera di calcestruzzo è cruciale per determinare gli obblighi di sicurezza nei cantieri. Questo articolo esplora la normativa e la giurisprudenza applicabili, offrendo una guida chiara per imprese e professionisti. La comprensione di queste differenze è essenziale per evitare sanzioni e garantire la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.
Normativa di riferimento
L’art. 96, c. 1, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro devono redigere il piano operativo di sicurezza (POS). Tuttavia, l’art. 96, c. 1 bis esclude le mere forniture di materiali o attrezzature da questo obbligo, applicando invece l’art. 26. Un esempio pratico è la fornitura di calcestruzzo pronta all’uso: se l’impresa si limita a consegnare il materiale senza partecipare alla sua posa in opera, non è tenuta a redigere il POS. Tuttavia, se durante la consegna sono necessarie operazioni specifiche che richiedono la presenza di operatori specializzati, la situazione potrebbe cambiare.
Mera fornitura vs. fornitura e posa in opera
La differenza tra mera fornitura e fornitura con posa in opera è fondamentale. Nel caso di mera fornitura, l’impresa è esonerata dalla redazione del POS e del DUVRI, purché i suoi dipendenti non partecipino alla posa in opera del calcestruzzo. Ad esempio, un’impresa che fornisce calcestruzzo per un progetto edilizio ma non è coinvolta nel getto o nella livellatura del materiale rientra in questa categoria. Al contrario, se l’impresa partecipa attivamente alla posa in opera, ad esempio attraverso l’uso di pompe per calcestruzzo gestite dai suoi operatori, allora è soggetta agli obblighi di sicurezza previsti dalla legge.
Note ministeriali e giurisprudenza
Le Note del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiariscono che la mera fornitura si ha quando i lavoratori non manovrano il terminale in gomma della pompa. La recente sentenza della Cassazione n. 536/2025 ribadisce questo principio, annullando una condanna per omessa redazione del POS. Un caso d’uso reale riguarda un’impresa di fornitura di calcestruzzo che, avendo consegnato il materiale senza partecipare alla posa, è stata esonerata dalla redazione del POS, come confermato dalla sentenza. Questo caso sottolinea l’importanza di una chiara distinzione tra le attività per determinare correttamente gli obblighi di sicurezza.
📖 Fonte e approfondimenti: Questo articolo è basato su contenuti di settore specializzati. Per consultare la fonte originale e ulteriori dettagli tecnici, puoi visitare: l’articolo di riferimento su PuntoSicuro. Ulteriori approfondimenti possono essere trovati nelle linee guida dell’INAIL e nelle pubblicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.