MASE: Interpello su obblighi REACH, chiarimenti sulla registrazione
Un interpello del MASE fornisce indicazioni in merito all’ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 in ordine all’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste. La risposta ad un quesito sottoposto da CNA.
In data 19 aprile 2024, è stata presentata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un’istanza di interpello in materia di applicazione del Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006). L’interpello, inoltrato da una società per il tramite di un’associazione di categoria (CNA), ha riguardato l’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste.
Dopo un’approfondita premessa, l’interpello si sofferma sulla richiesta di conferma di quanto segue:
- Il Regolamento REACH si applica solo ed esclusivamente al materiale End of Waste che esita dal processo di recupero e non si applica invece ai rifiuti alimentati a tale processo di recupero e, quindi, non ancora diventati End of Waste;
- La disciplina di cui al Regolamento REACH, non potendo essere estesa anche al materiale prima che cessi di essere rifiuto, non può essere intesa come criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto stesso;
- Con riferimento particolare alla condizione di cui all’articolo 184-ter, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006, non è prescritta l’osservanza degli obblighi recati dal Regolamento REACH e i riferimenti alle sostanze e ai relativi valori che, pertanto, non possono essere richiesti dalla dichiarazione di conformità dell’end of waste e nelle prescrizioni autorizzatorie in riferimento ai rifiuti in ingresso a tale processo.
Il Ministero, con risposta datata 12 maggio 2025, ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento REACH, non è consentita l’immissione sul mercato di sostanze soggette a registrazione se non sono state registrate da un attore situato a monte nella catena di approvvigionamento. Tuttavia, la registrazione da parte di un fornitore stabilito nell’UE è sufficiente per considerare adempiuto l’obbligo, a meno che l’impresa acquirente non cambi il profilo d’uso della sostanza, o intervenga nella catena in un modo che comporti una nuova registrazione.
Nella sua risposta, il MASE ha quindi confermato che l’acquirente di una sostanza già registrata dal proprio fornitore non è tenuto a presentare una nuova registrazione, a condizione che l’uso previsto rientri tra quelli coperti dalla registrazione iniziale. Il Ministero ha inoltre ribadito l’importanza della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento, al fine di garantire la trasparenza sull’uso delle sostanze e sulla sicurezza chimica.
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