D.Lgs. n. 62/2024: la sperimentazione non è mai iniziata
Il regolamento di cui all’art.12 rinviato al novembre 2026 non consente una sperimentazione regolare. Ciononostante, si continua a parlare di sperimentazione ma con valutazioni che non rispettano la previsione normativa e la medicina-legale. Un esempio concreto è la mancata applicazione del protocollo sperimentale per il diabete di tipo 2, dove i criteri di valutazione non sono stati uniformemente applicati, creando disparità tra i pazienti.
L’attenzione dell’autore
Adriano Ossicini (Spec. in Medicina Legale e Medicina del Lavoro, già Sovrintendente Sanitario Centrale Inail) – torna a soffermarsi sui delicati temi della definizione della condizione di disabilità con particolare riferimento a quanto previsto nel decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 e ora anche a quanto contenuto nel decreto 10 aprile 2025, n. 94 “Regolamento recante i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione”. Ossicini sottolinea come l’approccio metodologico adottato sia in contrasto con i principi della medicina legale, citando il caso di un paziente con sclerosi multipla a cui è stata negata la valutazione della disabilità nonostante la chiara evidenza clinica.
Summary
La lettura dell’uscita del regolamento, in data 27 giugno 2025, sulle tre patologie, in grave ritardo sulle previsioni – la pubblicazione era prevista entro il 30 settembre 2024 – da una parte conferma le forti perplessità sulla funzionalità della procedura adottata, come già espresso proprio su questo sito, e dall’altra le fanno aumentare in quanto, nell’art.3 al fine di valutare la comorbilità, si utilizza una metodologia medico-legale del tutto errata, e non rispettosa della norma da attuare, prevedendo per le tre patologie in sperimentazione la nuova tabella, e per tutte le altre patologie, quella in vigore dal D.M. 47/1992 che non ha alcun riferimento con la prevista nuova valutazione. Un caso emblematico è quello di un lavoratore affetto da una patologia non inclusa nella sperimentazione, a cui è stato applicato un criterio di valutazione obsoleto, violando il principio di uguaglianza. Aggiungiamo che la Costituzione italiana stabilisce il principio di uguaglianza e di parità di trattamento per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza in quanto le regole devono essere applicate in modo uniforme su tutto il territorio. Questo principio è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 123 del 2025, che ha sottolineato l’importanza di criteri uniformi per l’accertamento della disabilità.
📖 Fonte e approfondimenti: Questo articolo è basato su contenuti di settore specializzati. Per consultare la fonte originale e ulteriori dettagli tecnici, puoi visitare: l’articolo di riferimento su PuntoSicuro. Inoltre, per una comprensione più approfondita delle problematiche legali, si consiglia la lettura del commentario del Prof. Giovanni Rossi sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2025.