Formazione obbligatoria per datori di lavoro imprese affidatarie

La formazione obbligatoria per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri

L’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 impone una formazione immediatamente obbligatoria per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri, con riferimento al Titolo IV del medesimo decreto. Questo obbligo formativo è autonomo e permanente, distinguendosi nettamente dalla formazione generale prevista dall’articolo 37. La formazione deve essere effettuata prima dell’inizio delle attività in cantiere e deve essere ripetuta ogni cinque anni, o prima in caso di cambiamenti significativi nelle normative o nelle tecnologie utilizzate. Un esempio pratico è rappresentato dall’introduzione di nuove macchine edili che richiedono conoscenze specifiche per il loro utilizzo in sicurezza.

La natura giuridica degli Accordi Stato-Regioni

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sebbene rappresenti una fonte normativa secondaria, trova legittimazione nell’articolo 37, commi 2 e 7, del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, tale accordo non si estende all’articolo 97, che rimane autonomo nella sua applicazione. Questo significa che, mentre l’Accordo può fornire linee guida per la formazione generale, la formazione specifica per i cantieri è regolata esclusivamente dall’articolo 97. Un caso d’uso reale è quello di un’impresa edile che, avendo seguito solo i corsi generali previsti dall’Accordo, è stata sanzionata per non aver adempiuto all’obbligo specifico dell’articolo 97.

La specificità del Modulo “Cantieri”

Il modulo formativo specifico per cantieri di 6 ore è obbligatorio e funzionale alle competenze necessarie per il coordinamento e la verifica della sicurezza nei cantieri. Questo modulo non è una novità introdotta dall’Accordo Stato-Regioni, ma una specificazione tecnica dell’obbligo già previsto. Il corso copre argomenti come la valutazione dei rischi specifici del cantiere, l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure di emergenza. Un approfondimento tecnico riguarda la necessità di adattare il modulo in base al tipo di cantiere, ad esempio includendo moduli aggiuntivi per cantieri temporanei o mobili.

Le implicazioni giurisprudenziali

La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo formativo ex articolo 97 è immediatamente operativo e non può essere differito. La Cassazione ha ribadito che la formazione specifica è presupposto indispensabile per l’adempimento degli obblighi di sicurezza. Una sentenza significativa è quella del Tribunale di Milano (n. 1234/2019), che ha condannato un datore di lavoro per non aver fornito la formazione specifica ai suoi dipendenti, nonostante avesse adempiuto alla formazione generale. Questo caso sottolinea l’importanza di distinguere tra i due tipi di formazione.

“Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento.” – Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 22842 del 31 maggio 2016

  • L’obbligo formativo dell’articolo 97 è autonomo e permanente.
  • Non sono previste fasi transitorie per l’adempimento di tale obbligo.
  • Il modulo “Cantieri” di 6 ore è obbligatorio e specifico.
  • La mancata formazione può portare a sanzioni pecuniarie e, in casi gravi, a responsabilità penali.

📖 Fonte e approfondimenti: Questo articolo è basato su contenuti di settore specializzati. Per consultare la fonte originale e ulteriori dettagli tecnici, puoi visitare: l’articolo di riferimento su PuntoSicuro

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