Sicurezza del Lavoro: Altri Servizi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam dolor nunc, varius in nibh ac, tristique imperdiet turpis. Quisque et ex orci. Nulla eget lobortis justo. Integer auctor est eros, non bibendum elit tincidunt quis. Nam neque libero, faucibus sed urna nec, fermentum ullamcorper odio.

Assunzione incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione esterno (R.S.P.P. esterno)

Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. nell’art.31, dà la possibilità ai Datori di Lavoro di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Quindi di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia utilizzando personale interno all’azienda (se in possesso dei requisiti di cui all’art.32), sia incaricando persone o altri servizi esterni. Questi possono essere costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, e in possesso dei requisiti previsti dall’art.32.

In tutte le aziende è dunque possibile nominare un tecnico esterno che svolga le funzioni previste per l’R.S.P.P. Con eccezione dei casi riportati a seguire che prevedono l’obbligo di predisporre un Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’azienda (art. 31 comma 6):

  1. Aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. Nelle centrali termoelettriche;
  3. Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
  4. Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  5. Aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  6. Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  7. Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

La Newbiz mette a disposizione dei clienti la possibilità di nominare come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale un proprio tecnico abilitato ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 81/08. I tecnici Newbiz hanno frequentato corsi specifici per assumere l’incarico per tutti i macro-settori ateco. dal commercio, all’agricoltura, all’industria, alla ristorazione. Pertanto, qualora il Datore di Lavoro vorrà nominare un R.S.P.P. esterno alla propria azienda, potrà richiederci un preventivo GRATUITO!

Designazione Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (R.L.S. territoriale)

Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. nell’art. 47 comma 3 afferma quanto segue:

“Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art.48”.

In altri termini, qualora all’interno delle piccole e medie azienda non si riesca ad individuare un lavoratore, che voglia esercitare i compiti previsti, è data la possibilità di individuarne uno a livello territoriale. A lui possono far riferimento tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una volta nominato, l’R.L.S.T. rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il D.lgs. 81/08 specifica, inoltre, che le modalità di elezione o designazione del R.L.S.T. sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria. Sono stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In base a tali accordi, i R.L.S.T. saranno designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori con la collaborazione di organismi paritetici, anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali, tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs.81/08. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in collaborazione con gli organismi paritetici, ne daranno comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo. Così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali.

La Newbiz, collaborando con diverse organizzazioni sindacali dei lavoratori e con diversi organismi paritetici, mette a disposizione dei clienti la possibilità di nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Basterà chiamare Newbiz e richiedere un preventivo GRATUITO!

Il piano di emergenza ed evacuazione

La redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti (art.5 comma 2 D.M. 10 marzo 1998). Ma anche in quelli dove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, individua anche:

“Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” (art. 15 comma 1 lettera u).

Il decreto continua stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti devono:

“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze” (art. 18 comma 1 lettera b).

Sulla base delle prescrizioni sopra citate e in base all’esito della valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Le riporterà in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98. Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti. Sia che si tratti di incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose. E anche qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio. Il Piano di Emergenza pertanto tende a perseguire i seguenti obbiettivi:

  1. Prevenire o limitare pericoli alle persone;
  2. Coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità. E, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio;
  3. Intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
  4. Individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto;
  5. Definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Azienda, durante la fase di emergenza.

Deve inoltre contenere:

  1. Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;
  2. Procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  3. Le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  4. Specifiche misure per assistere le persone disabili;
  5. L’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.

Nella formulazione del Piano si predispongono le mappe dei vari piani con indicazione delle vie d’uscita, scale, ascensori, aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio. Oltre all’indicazione di un’area esterna come punto di ritrovo in caso di evacuazione.

Il piano operativo di sicurezza

Il P.O.S. è il documento che il Datore di Lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno. In particolare, tale documento va redatto dal Datore della singola impresa esecutrice (art. 96 comma 1 lettera g D.lgs. 81/08). Deve anche essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel Titolo IV – allegato XV dello D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Obiettivo del P.O.S. è quello di descrivere le migliori contromisure da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori. Pertanto, esso non deve né essere una ripetizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, né una copia del documento di valutazione dei rischi aziendali. Ma un documento operativo di immediata comprensione, succinto e concreto nel contenuto, con costanti riferimenti alle disposizioni del Piano di Sicurezza, in particolare, per quanto concerne le fasi ed i lavori di pertinenza della ditta. Nell’allegato XV paragrafo 3.2 del D.lgs. 81/08 sono definiti i contenuti minimi da predisporre nel P.O.S.

Deve necessariamente contenere:

  • I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    1. Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    2. La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
    3. I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    4. Il nominativo e i riferimenti di contatto del medico competente ove previsto;
    5. Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    6. I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    7. Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.
  • Le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice.
  • La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.
  • L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi certificati.
  • Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere incluso il piano di sicurezza e protezione specifico.
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore.
  • L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C. quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere.
  • Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento quando previsto.
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.
  • La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il piano di sicurezza e coordinamento

Il P.S.C. è il documento che il Coordinatore per la Progettazione o Esecuzione dell’opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile (art. 92 comma 2 D.lgs. 81/08). Deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel Titolo IV – allegato XV dello D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Obiettivo del P.S.C. è quello di descrivere le fasi operative che verranno svolte nel cantiere, individuare tutte le eventuali fasi critiche del processo di costruzione, quindi prescrivere tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nell’allegato XV paragrafo 2.1.2 del D.lgs. 81/08 sono definiti i contenuti minimi da predisporre nel P.C.S.

Deve contenere:

  • L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
    1. indirizzo del cantiere;
    2. descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
    3. descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi dei responsabili dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • Una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
  • Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
    1. all’area di cantiere;
    2. all’organizzazione del cantiere;
    3. alle lavorazioni.
  • Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e altri servizi di protezione collettiva;
  • Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 4; il P.S.C. contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
  • La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sotto fasi di lavoro, che costituiscono il crono-programma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • Stima dei costi della sicurezza.

Il P.S.C. deve inoltre essere corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

Ricevi subito la nostra brochure informativa