Responsabilità del Datore di Lavoro nella Vigilanza sui Preposti: Norme e Pratiche

La Vigilanza del Datore di Lavoro sul Comportamento del Preposto

Introduzione

Il Decreto Legislativo n° 81/2008, con le ultime modifiche, ha delineato chiaramente la figura del “Preposto” e i suoi doveri all’articolo 19. Inoltre, la Legge n° 215/2021 ha aggiornato ulteriormente gli obblighi di questa figura professionale.

Nonostante siano passati quasi 70 anni dalla promulgazione dei decreti presidenziali, le funzioni del Preposto sono rimaste sostanzialmente invariate:

  • sovraintendere all’attività lavorativa,
  • assicurare l’esecuzione delle direttive ricevute,
  • controllare la corretta attuazione delle direttive,
  • esercitare un potere di iniziativa funzionale.

Ruolo e Responsabilità del Preposto

Il preposto è organizzativamente superiore agli altri lavoratori e ha l’obbligo di vigilare costantemente. Questo ruolo lo legittima a intervenire sia per garantire il “rispetto delle regole” sia per adottare misure che evitino che comportamenti o situazioni pericolose portino a conseguenze gravi per la salute e la sicurezza dei collaboratori. Questo può includere l’interruzione dell’attività del lavoratore o, se necessario in base alla sua valutazione, l’interruzione di specifiche attività pericolose.

Questa vigilanza deve essere concreta ma non deve trasformarsi in un controllo costante e minuto per minuto sul lavoro dei collaboratori. La legislazione prevede che anche l’operato del preposto sia soggetto a vigilanza da parte dei suoi superiori, ovvero il dirigente e il datore di lavoro.

Problemi di Vigilanza e Conseguenze

Tuttavia, questa attività di vigilanza non sempre viene svolta adeguatamente dal preposto, e spesso comportamenti tollerati dei lavoratori sfociano in gravi infortuni. In questi casi, anche il datore di lavoro può essere coinvolto in procedimenti penali per mancata vigilanza sull’operato del preposto.

Pronuncia della Cassazione

A questo proposito, la Cassazione Penale si è recentemente espressa sull’obbligo di vigilanza del datore di lavoro nei confronti del preposto (Cassazione Penale sez. 4, 10 giugno 2024 n. 23049).

Il Caso Specifico

Il caso riguarda un lavoratore di un’azienda agricola che ha subito gravi lesioni personali consistenti in “ustione congiuntivale da sostanza caustica” e indebolimento permanente della vista. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, si era recato in una zona coltivata per lavori di piantumazione e semina. Dopo aver completato questi compiti, era rientrato nella cantina aziendale dove il responsabile gli aveva chiesto di pulire i macchinari presenti.

Il lavoratore aveva diluito la soda caustica con acqua in una brocca e aveva iniziato a pulire la coclea. Poi, si era diretto verso la macchina diraspatrice, situata in un vano inferiore del piano di calpestio. Nel tentativo di pulire il macchinario, aveva fatto un movimento imprudente ed era scivolato su un asse di legno posto sopra il macchinario. In seguito alla caduta, la soda caustica era entrata in contatto con i suoi occhi, causando le lesioni indicate.

Sentenza della Corte d’Appello

Durante il processo, la Corte d’Appello ha assolto il datore di lavoro dal reato di lesioni personali gravi, contrariamente alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo il 16 febbraio 2022. L’accusa nei confronti del datore di lavoro si basava su diverse omissioni:

  • mancata adozione nel DVR delle misure per la prevenzione dei rischi legati all’uso di agenti chimici pericolosi come la soda caustica (artt. 223 comma 2, 224 comma 1 e 225 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008);
  • mancata formazione e informazione adeguata ai lavoratori sui rischi connessi alla manipolazione di agenti chimici (art. 226 comma 1 lett. a), b) c), d) del D. Lgs. 81/2008);
  • mancata vigilanza sull’uso dei DPI da parte dei lavoratori durante le operazioni (art. 18 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008).

Contro la sentenza d’appello, la parte civile ha presentato ricorso ai soli effetti civili, formulando quattro motivi.

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