Patente a Punti per la Sicurezza nei Cantieri Edili
Introduzione
Dal 1° ottobre 2024, chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili dovrà essere in possesso della “Patente a punti”, o “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri”, secondo quanto previsto dal D.L. 19/2024, noto come “Decreto PNRR 4”, convertito con modifiche nella Legge 56/2024. Questa nuova certificazione, simile alla patente del Codice della Strada, avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, che verranno decurtati in caso di violazioni delle norme di sicurezza. La misura è stata introdotta per innalzare gli standard di sicurezza nei cantieri edili e per incentivare le aziende a seguire pratiche di lavoro più sicure.
Obiettivi della Patente a Punti
Il Capo VIII del provvedimento prevede diverse importanti norme per la sicurezza sul lavoro, con specifiche disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare e alle violazioni in ambito contributivo. In particolare, l’articolo 29, comma 19, introduce la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri. Questa iniziativa ha come scopo principale l’instaurazione di standard di sicurezza più elevati sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La patente è stata concepita per premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell’adozione di misure di prevenzione e nel miglioramento della sicurezza sul lavoro. Tra i principali adempimenti richiesti ci sono la valutazione dei rischi in cantiere e la redazione dei piani previsti dalla legge (Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC, Piano Operativo di Sicurezza – POS, ecc.), nonché la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Inoltre, è prevista la formazione necessaria secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81/2008.
Patente a Punti: Definizione e Obbligo
Il sistema della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri rappresenta una misura pensata per incentivare le aziende a mantenere elevati standard di sicurezza. L’articolo di riferimento per la patente a punti è l’articolo 27 del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), il quale è stato riscritto dal D.L. 19/2024. A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera a), saranno tenuti a possedere la patente a punti.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine, riconosciuto secondo la legge italiana nel caso di Stati non appartenenti all’Unione europea.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, consentendo alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, a condizione che abbiano una dotazione di almeno 15 crediti. Nel caso in cui la patente presenti un punteggio inferiore a 15 crediti, sarà consentito completare le attività di appalto o subappalto in corso, ma solo se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Questa soglia è cruciale poiché il punteggio funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità di adottare politiche di sicurezza efficaci.
Esonero dalla Patente a Punti
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- Le imprese che possiedono l’attestazione di qualificazione SOA in classifiche pari o superiore alla III.
Le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato, autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che accertano la sussistenza dei requisiti di qualificazione nei soggetti esecutori di lavori pubblici, in conformità alle disposizioni comunitarie.
Procedura di Rilascio e Autocertificazione
La patente a punti viene rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento di specifici requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. Questi requisiti includono:
- Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
- Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.
- Adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto.
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso di questi requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente, è consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni relative alla patente confluiranno in una sezione specifica del portale nazionale del sommerso, come previsto dall’art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2). Inoltre, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno definite le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente.
La patente può essere revocata in caso di dichiarazioni non veritiere riguardo alla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertate in sede di controllo successivo al rilascio. Trascorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Come Funziona la Patente a Punti: Sanzioni e Decurtazioni
Quando un’azienda riceve sanzioni per il mancato rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.
Le decurtazioni e le sanzioni si applicano in caso di inadempienze accertate, irregolarità e responsabilità in incidenti. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti descritti precedentemente; tuttavia, trascorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente, secondo quanto previsto dal comma 1 del decreto.
È fondamentale sottolineare che le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili devono possedere almeno 15 crediti per operare legalmente. Inoltre, la patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. La tabella di seguito riporta le principali fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente:
Fattispecie di violazioni | Decurtazione di Crediti |
---|---|
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
Omessi formazione e addestramento | 2 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
Lavori in prossimità di linee elettriche senza disposizioni idonee a proteggere i lavoratori dai rischi | 2 |
Presenza di conduttori nudi in tensione senza disposizioni di protezione | 2 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
Autocertificazione
L’ispettorato ricorda inoltre che il nuovo sistema sarà in vigore dal 1° ottobre 2024, le domande andranno presentate a https://servizi.ispettorato.gov.it/ e che in prima applicazione le imprese dovranno presentare un’autocertificazione tramite apposito modello al seguente indirizzo pec: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questa sarà utilizzabile esclusivamente fino al 31 ottobre 2024 e a partire dal 1° novembre non sarà più possibile operare senza aver richiesto il rilascio della patente.